Sez. U, Sentenza n. 6925 del 12/05/1995 Ud. (dep. 16/06/1995) Rv. 201300 - 01
Competenza - Rimessione del processo - Richiesta - In genere | Decisione sulla richiesta irritualmente adottata dal giudice "a quo" - Onere del richiedente di notificare l'istanza alle altre parti - Persistenza - Omissione - Conseguenze in caso di impugnazione - Inammissibilità della richiesta.
Competenza - Rimessione del processo - Richiesta - In genere
L'onere di notificare l'atto alle altre parti, che l'art. 46, comma primo, cod. proc. pen., pone a carico di chi abbia presentato richiesta di rimessione del processo, non viene meno per il semplice fatto che il giudice, cui l'istanza sia stata presentata, abbia irritualmente provveduto su di essa; la parte che intenda insistere nella richiesta coltivando le previste impugnazioni, pertanto, deve comunque curare, a pena di inammissibilità, il rigoroso formale adempimento della notifica dell'istanza alle altre parti entro sette giorni dal suo deposito in cancelleria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 45 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 45 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 46 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 46 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 47 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 47 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)