Sez. 5, Sentenza n. 1531 del 28/01/2004 (Rv. 569753 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - ZONE DEPRESSE ED ALTRI TERRITORI DEL CENTRO NORD | Agevolazione tributaria ex art. 8 legge n. 614 del 1966 - Natura - Beneficiari - Piccole e medie imprese industriali costituentisi nelle zone depresse dell'Italia centro-settentrionale - Aventi ad oggetto la produzione o la trasformazione di beni - Imprese svolgenti in prevalenza attività diversa da quella industriale - Riconoscimento del diritto all'esenzione - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - ZONE DEPRESSE ED ALTRI TERRITORI DEL CENTRO NORD
L'agevolazione tributaria concessa dall'art. 8 della legge 22 luglio 1966, n. 614 (e mantenuta in vigore in limiti più ridotti dall'art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601), riguarda le sole nuove piccole e medie imprese industriali dell'Italia centro-settentrionale aventi ad oggetto la produzione o trasformazione di beni. Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, occorre procedere alla qualificazione dell'impresa come tale, per stabilire se possa essere inquadrata nella menzionata categoria: tenendo conto, in caso di imprese che svolgano attività promiscue, di quella che assume carattere prevalente, ed escludendosi, comunque, che, rispetto ad imprese le quali svolgano in prevalenza attività diversa da quella industriale, l'esenzione possa essere riconosciuta limitatamente a quella parte di reddito riconducibile alla componente intrinsecamente industriale.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)