Sez. 1, Sentenza n. 3001 del 20/03/1991 (Rv. 471365 - 01)
Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni di carattere territoriale - Zone depresse ed altri territori del centro nord | Agevolazione tributaria ex art. 8 legge n. 614 del 1966 in relazione all'art. 30 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Natura - Riconoscimento del diritto a favore delle piccole e medie imprese industriali costituentesi nelle zone depresse dell'Italia centro settentrionale - Imprese svolgenti in prevalenza attività diversa da quella industriale - Riconoscimento del diritto all'esenzione - Esclusione.
Tributi (in generale) - Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni di carattere territoriale - Zone depresse ed altri territori del centro nord
L'agevolazione tributaria concessa dall'art. 8 della legge n. 614 del 1966 (e mantenuta in vigore in limiti più ridotti dall'art. 30 del d.P.R. n. 601 del 1973) è di carattere soggettivo, riguardante (fra l'altro anche) le sole nuove piccole e medie imprese industriali, aventi cioè per oggetto la produzione o trasformazione di beni, che si costituiscano nelle zone depresse dell'Italia centro-settentrionale. Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto a fruire della suddetta esenzione, occorre procedere alla qualificazione dell'impresa come tale, per stabilire se possa essere inquadrata nella menzionata categoria, tenendo conto, in caso di imprese che svolgano attività promiscue, dell'attività che assume carattere prevalente ed escludendosi, comunque, che, rispetto ad imprese le quali svolgano in prevalenza attività diversa da quella industriale, l'esenzione possa essere riconosciuta limitatamente a quella parte di reddito riconducibile alla componente intrinsecamente industriale.
Riferimenti normativi: Legge 22/07/1966 num. 614 art. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 601 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)