Sez. 3, Ordinanza n. 46032 del 06/11/2008 Cc. (dep. 12/12/2008) Rv. 241672 - 01
GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE | Ricusazione nei confronti di giudice della cassazione - Decisione di inammissibilità - Procedimento "de plano".
GIUDICE - RICUSAZIONE - DECISIONE
La ordinanza con cui la corte di cassazione dichiari inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi, la dichiarazione di ricusazione nei confronti di un giudice della stessa corte, è adottata "de plano", dovendo, invece, la stessa corte procedere a norma dell'art. 611 cod. proc. pen. laddove sia proposto ricorso per cassazione avverso ordinanza di inammissibilità pronunciata dalla corte d'appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)