Sez. 1, Sentenza n. 34531 del 09/10/2002 Cc. (dep. 14/10/2002) Rv. 222186 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE | Motivi manifestamente infondati - Inammissibilità dichiarata "de plano" - Legittimità - Fattispecie.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DICHIARAZIONE
È legittima l'adozione della procedura "de plano" - che comporta la fissazione dell'udienza e la deliberazione senza avvisi alle parti - per la dichiarazione di inammissibilità di istanza di ricusazione fondata su motivi manifestamente infondati. (Fattispecie relativa a dichiarazione di ricusazione di un intero collegio della Corte di cassazione, succeduta ad una prima istanza dichiarata inammissibile con provvedimento "de plano" e a una successiva richiesta di correzione di preteso errore di fatto, dovuto a mancata notifica al ricorrente dell'avviso di udienza, in cui sarebbe incorsa la Corte suprema nel definire la prima istanza) (V. Corte cost. 23 gennaio 1997 n. 10).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 41 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 41 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 127 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)