Sez. 2, Sentenza n. 5212 del 28/07/1983 (Rv. 430084 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - RINNOVAZIONE - RINNOVAZIONE DELL'ESAME DEI TESTIMONI ASSUNTI IN PRIMO GRADO - DISPOSTA DIRETTAMENTE DAL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - RINNOVAZIONE - RINNOVAZIONE DELL'ESAME DEI TESTIMONI ASSUNTI IN PRIMO GRADO - DISPOSTA DIRETTAMENTE DAL GIUDICE - AMMISSIBILITÀ.*
Il giudice di appello ha gli stessi poteri di quello di primo grado in ordine all'assunzione dei mezzi di prova e può, quindi, disporre anche direttamente, ai sensi dell'art. 257 cod. proc. civ., la rinnovazione dell'esame dei testimoni già assunti in prime cure, al fine di chiarire la loro posizione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)