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Sez. 3, Sentenza n. 18468 del 21/09/2015 (Rv. 636966 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE | Rinnovazione della prova testimoniale - Potere esercitabile d'ufficio - Limiti.
Stato
decisa il 2015-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636966-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - IN GENERE

Il giudice d'appello può disporre la rinnovazione dell'esame dei testimoni senza necessità d'istanza di parte poiché il potere di rinnovazione, proprio anche del giudizio di appello per il combinato disposto degli artt. 257 e 359 c.p.c., è discrezionale ed esercitabile anche d'ufficio dal giudice, cui spetta il completo riesame delle risultanze processuali, compresa l'attività necessaria per il chiarimento delle stesse, nei limiti del "devolutum" e dell'"appellatum".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 257 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)