Sez. 1, Sentenza n. 1093 del 16/02/2000 Cc. (dep. 16/06/2000) Rv. 216190 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Decisione "de plano" del magistrato di sorveglianza su reclamo del detenuto - Efficacia cogente - Esclusione - Impugnabilità - Esclusione - Fattispecie.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La decisione del magistrato di sorveglianza adottata "de plano", e cioè al di fuori di ogni formalità processuale e di ogni contraddittorio, è priva di ogni stabilità e forza giuridica cogente, risolvendosi, in caso di ritenuta fondatezza del reclamo proposto dal detenuto, in una mera segnalazione o sollecitazione all'Amministrazione penitenziaria. Conseguentemente, non è soggetta a ulteriori reclami al tribunale di sorveglianza, né a ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., consentito solo contro provvedimenti pronunciati dagli organi giurisdizionali. (Fattispecie relativa a provvedimento di rigetto del reclamo di un detenuto contro la decisione del direttore di un istituto di pena che gli aveva concesso di tenere in cella, per motivi di sicurezza, non più di tre cartelle per volta degli atti di procedimenti ai quali era interessato; in relazione al principio enunciato in massima, la S.C. ha osservato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non è di ostacolo la dichiarazione di illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 legge n. 354 del 1975, intervenuta con sentenza n. 26 del 1999 della Corte costituzionale, che non permette di intervenire additivamente sul sistema normativo vigente).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)