Sez. 1, Sentenza n. 20240 del 18/04/2002 Cc. (dep. 23/05/2002) Rv. 221446 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Definizione del reclamo avverso provvedimento amministrativo in materia di colloqui e telefonate - Procedimento da adottare - Individuazione - Fondamento.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO - IN GENERE
La definizione del reclamo del detenuto al magistrato di sorveglianza avverso il provvedimento del direttore dell'istituto penitenziario in materia di colloqui e conversazioni telefoniche deve avvenire con provvedimento "de plano" e non all'esito del procedimento previsto dagli artt. 666 e 678 cod. proc. pen., in quanto la sentenza n. 26 del 1999 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975 n. 354 nella parte in cui essi non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti dell'Amministrazione penitenziaria lesivi di diritti del detenuto, nel richiamare la necessità di un intervento legislativo "ad hoc", ha escluso la possibilità di una pronuncia additiva, sul rilievo che nessuno dei procedimenti "tipici" previsti dalla legge, compreso in essi quello di sorveglianza, può essere considerato un rimedio giurisdizionale di carattere generale, tale da poter essere esteso alla procedura che si instaura a seguito di reclamo. (Conf. sez. I, 18 aprile 2002 n. 20241, Brancato, non massimata)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 678, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)