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Sez. 3, Sentenza n. 7158 del 22/05/1972 Ud. (dep. 27/10/1972) Rv. 122196 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA FORNITA DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA CHE DICHIARA ESECUTIVO IL DECRETO - CONDIZIONI DI RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1972-05-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122196-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA FORNITA DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA CHE DICHIARA ESECUTIVO IL DECRETO - CONDIZIONI DI RILEVANZA.*

Perche abbia Rilevanza la prova tardiva del legittimo impedimento a comparire, nel giudizio per decreto penale, sono indispensabili due condizioni: la dimostrazione che l'impedimento a comparire sia derivato da caso fortuito o forza maggiore, cioe da causa non addebitabile all'imputato, e, inoltre, la prova della ricorrenza di un impedimento di pari intensita all'impiego di mezzi idonei a portare tempestivamente a conoscenza del giudice dell'opposizione l'impossibilita di comparire all'udienza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)