Sez. 3, Sentenza n. 7158 del 22/05/1972 Ud. (dep. 27/10/1972) Rv. 122196 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA FORNITA DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA CHE DICHIARA ESECUTIVO IL DECRETO - CONDIZIONI DI RILEVANZA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO PER DECRETO - OPPOSIZIONE - DECLARATORIA DI ESECUZIONE DEL DECRETO - IMPUGNAZIONE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO A COMPARIRE - PROVA FORNITA DOPO LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA CHE DICHIARA ESECUTIVO IL DECRETO - CONDIZIONI DI RILEVANZA.*
Perche abbia Rilevanza la prova tardiva del legittimo impedimento a comparire, nel giudizio per decreto penale, sono indispensabili due condizioni: la dimostrazione che l'impedimento a comparire sia derivato da caso fortuito o forza maggiore, cioe da causa non addebitabile all'imputato, e, inoltre, la prova della ricorrenza di un impedimento di pari intensita all'impiego di mezzi idonei a portare tempestivamente a conoscenza del giudice dell'opposizione l'impossibilita di comparire all'udienza.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 510 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)