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Sez. L - , Sentenza n. 10046 del 14/04/2023 (Rv. 667411 - 01)

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI) | Fallimento del preponente - Rapporto di agenzia pendente - Regola generale di sospensione stabilita dall’art. 72, comma 1, l. fall. - Applicabilità - Fondamento. FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-04-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667411-01

AGENZIA (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONI, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nel caso di fallimento del preponente, al contratto di agenzia pendente si applica, in assenza di una disciplina specifica, la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, comma 1, e non l'art. 78, vigente "ratione temporis", l. fall. - il quale, peraltro, prevede lo scioglimento del contratto per il fallimento del mandatario, non anche del mandante -, non essendo possibile assimilare tipologicamente il rapporto di agenzia a quello di mandato alla luce dei caratteri distintivi del primo, dati dalla continuità e stabilità dell'attività dell'agente.

Cod. Civ. art. 1742, Legge Falliment. art. 72 com. 1, Legge Falliment. art. 78, Cod. Civ. art. 1703

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)