Sez. 1, Sentenza n. 2385 del 10/03/1988 (Rv. 458166 - 01)
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO - FALLIMENTO DEL PREPONENTE - RISOLUZIONE DEGLI AFFARI PROMOSSI DALL'AGENTE - CAUSA NON IMPUTABILE AL PREPONENTE - DIRITTO DELL'AGENTE ALLA PROVVIGIONE - ESCLUSIONE.*
AGENZIA (CONTRATTO DI) - DIRITTI DELL'AGENTE - PROVVIGIONE - MANCATA ESECUZIONE DEL CONTRATTO - FALLIMENTO DEL PREPONENTE - RISOLUZIONE DEGLI AFFARI PROMOSSI DALL'AGENTE - CAUSA NON IMPUTABILE AL PREPONENTE - DIRITTO DELL'AGENTE ALLA PROVVIGIONE - ESCLUSIONE.*
Con riguardo al contratto di Agenzia, nel caso di fallimento del preponente ove il curatore a norma del quarto comma dell'art. 72 legge fallimentare si sia avvalso della facoltà di risolvere gli affari promossi dall'agente ma non ancora eseguiti, la loro mancata esecuzione non ha luogo per una causa imputabile al preponente - ai sensi dell'art. 1749 cod. civ. - essendo i relativi obblighi soggetti ai rigorosi limiti degli artt. 42 e 72 legge fallimentare in funzione degli interessi del fallimento, e non fa sorgere, pertanto, il diritto dell'agente alla provvigione. (V 5869/87, mass n 454264; (V 4764/87, mass n 453417; (V 6475/85, mass n 443546).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1749, Legge Falliment. art. 72, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)