Sez. 4, Sentenza n. 688 del 12/03/1965 Ud. (dep. 24/06/1965) Rv. 099745 - 01
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DETENZIONE DELL'ARMA IN PROVA PER BREVISSIMO TEMPO DA PARTE DEL COMPRATORE, CHE L'ABBIA QUINDI ACQUISTATA E DENUNZIATA - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - DETENZIONE DELL'ARMA IN PROVA PER BREVISSIMO TEMPO DA PARTE DEL COMPRATORE, CHE L'ABBIA QUINDI ACQUISTATA E DENUNZIATA - INSUSSISTENZA DEL REATO.*
L'Obbligo dell'immediata denunzia di armi, per cui la stessa e richiesta anche al semplice detentore, al fine di rendere edotta la autorita di ps in ogni momento del possesso dell'arma, e la cui violazione importa il reato di cui agli artt 697 cod pen, 38 RD 18 giugno 1931 n 773, non sussiste nei confronti del compratore cui l'arma sia stata intanto ceduta occasionalmente e per brevissimo tempo, a titolo esclusivo di prova. Questo tanto piu se egli, avendola acquistata subito dopo, l'abbia immediatamente denunciata, trattandosi di periodo di detenzione di estrema precarieta.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 697 CORTE COST., Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 38 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)