Sez. 3, Sentenza n. 6306 del 04/06/1991 (Rv. 472517 - 01)
Mandato - Obbligazioni del mandante - In genere | Penale pagata dal mandatario per l'inadempimento del mandante - Rimborso - Onere della pena.
Mandato - Obbligazioni del mandante - In genere
Il mandatario per ripetere dal mandante la somma di danaro dovuta ad un terzo a titolo di penale per l'inadempimento, per fatto e colpa del mandante, della obbligazione contratta, a proprio nome, al fine di dare esecuzione al mandato, deve provare l'effettivo esborso della somma al terzo, non trattandosi di mezzo occorrente per l'adempimento dell'obbligazione ex art. 1719 cod. civ., bensì rientrando tale situazione nella disciplina del secondo comma dell'art. 1720 cod. civ., a tenore del quale "il mandante deve risarcire i danni che il mandatario ha subito a causa dell'incarico".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1719, Cod. Civ. art. 1720
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)