Sez. 3, Sentenza n. 16868 del 28/11/2002 (Rv. 558802 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE | Contratto di organizzazione di viaggio - Rapporto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi e tra viaggiatore e intermediario - Obblighi del viaggiatore.
TRASPORTI - CONTRATTO DI VIAGGIO TURISTICO - IN GENERE
Il contratto di organizzazione di viaggio concluso da un agente intermediario per il viaggiatore dà luogo ad un rapporto diretto tra viaggiatore e organizzatore di viaggi, ma tra il viaggiatore e l'intermediario che faccia constare tale sua qualità nei documenti di viaggio sorge anche un contratto di mandato caratterizzato da poteri di rappresentanza. Pertanto il viaggiatore è tenuto, ex art. 1719 cod. civ. a somministrare all'intermediario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e qualora l'agente, in forza di questo rapporto, assuma l'obbligo verso l'organizzatore del pagamento del corrispettivo e delle penali per l'annullamento del viaggio, il viaggiatore è tenuto a rimborsargli i fondi eventualmente anticipati per tali pagamenti. .
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1719, Legge 27/12/1977 num. 1084 art. 17, Legge 27/12/1977 num. 1084 art. 18 com. 1, Legge 27/12/1977 num. 1084 art. 19 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)