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Sez. U, Sentenza n. 8182 del 11/08/1990 (Rv. 468793 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - CREDITO DI LAVORO - CONTESTAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA RITENUTA D'IMPOSTA - QUESTIONE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL GIUDICE TRIBUTARIO - CARATTERE PREGIUDIZIALE DELLA STESSA - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - SOSPENSIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468793-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - CREDITO DI LAVORO - CONTESTAZIONE AVENTE AD OGGETTO LA RITENUTA D'IMPOSTA - QUESTIONE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEL GIUDICE TRIBUTARIO - CARATTERE PREGIUDIZIALE DELLA STESSA - PROCEDIMENTO DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE - SOSPENSIONE - NECESSITÀ.*

Con riguardo ad esecuzione intrapresa in base a credito di lavoro, l'insorgenza di contestazioni, in Sede di opposizione a tale esecuzione, circa la legittimità di ritenuta d'imposta operata dal datore di lavoro, mentre non tocca la Competenza funzionale del giudice di detta opposizione, impone la sospensione del relativo procedimento, affinché le parti facciano risolvere quella questione, con autorità di giudicato, dalle commissioni tributarie, tenuto conto che la questione medesima non è suscettibile di delibazione incidentale, ma integra una causa tributaria di natura pregiudiziale, da definirsi, davanti a dette commissioni, in contraddittorio anche dell'amministrazione finanziaria. (V 2011/89, mass n 462609; (V 308/89, mass n 461469).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 bis, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)