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Sez. U, Sentenza n. 308 del 20/01/1989 (Rv. 461469 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO SULL'IRPEF OPERATA DAL DATORE DI LAVORO - DENUNCIA DI ILLEGITTIMITÀ E DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA RELATIVA SOMMA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461469-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - GIURISDIZIONI SPECIALI - RITENUTA A TITOLO DI ACCONTO SULL'IRPEF OPERATA DAL DATORE DI LAVORO - DENUNCIA DI ILLEGITTIMITÀ E DOMANDA DI PAGAMENTO DELLA RELATIVA SOMMA - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - ESCLUSIONE - GIURISDIZIONE DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - SUSSISTENZA.*

La controversia promossa dal dipendente nei confronti del datore di lavoro, per denunciare l'illegittimità della ritenuta da questi operata a titolo di acconto sull'IRPEF e chiederne la condanna al pagamento delle relative somme, si sottrae al giudice ordinario e spetta alla giurisdizione delle commissioni tributarie (artt. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636 e 38 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), atteso che detta ritenuta rientra nell'ambito del rapporto tributario, ancorché in relazione ad un adempimento strumentale ed accessorio, e che, quindi, la pretesa di rimborso della ritenuta medesima, pure se proveniente dal soggetto passivo di essa, deve essere decisa, con autorità di giudicato ed in contraddittorio della amministrazione finanziaria, dal giudice cui è devoluta la cognizione di quel rapporto. (V 1200/88, mass n 457410).*

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 16 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)