Sez. U, Sentenza n. 3818 del 29/08/1989 (Rv. 463700 - 01)
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - CONTROVERSIE - RECESSO UNILATERALE A MONTE DELL'ASSEGNATARIO - MIGLIORIE - INDENNITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - CONTESTAZIONE DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEVOLUZIONE ALLA COMPETENZA ARBITRALE - ESCLUSIONE.*
AGRICOLTURA - RIFORMA FONDIARIA - CONTROVERSIE - RECESSO UNILATERALE A MONTE DELL'ASSEGNATARIO - MIGLIORIE - INDENNITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - CONTESTAZIONE DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DEVOLUZIONE ALLA COMPETENZA ARBITRALE - ESCLUSIONE.*
Con riguardo a terreno di riforma fondiaria, la domanda di pagamento di indennità per migliorie, che venga proposta nei confronti dell'ente concedente sul contestato presupposto della cessazione del rapporto di concessione di detto bene patrimoniale indisponibile, a seguito di recesso unilaterale o morte dello assegnatario, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 5 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, perché investe anche la sussistenza e le vicende pubblicistiche di quel rapporto, tenendo conto che la rinuncia o la morte dell'assegnatario non ne determinano "ope legis" l'Estinzione. Pertanto, deve negarsi la compromettibilità in arbitri dell'indicata controversia, in quanto il compromesso o la clausola compromissoria sono ammissibili, quale deroga convenzionale della Competenza del giudice ordinario, solo nell'ambito delle cause rientranti nella giurisdizione del giudice medesimo. (V 980/84, mass n 433167; (V 404/84, mass n 432632).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)