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Sez. U, Sentenza n. 980 del 09/02/1984 (Rv. 433167 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - RIFORMA FONDIARIA - CONTROVERSIE PROMOSSE NEI CONFRONTI DELL'ENTE CONCEDENTE DA UN ASSEGNATARIO ED ACQUIRENTE CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO DI UN TERRENO DI RIFORMA FONDIARIA - OGGETTO: CONCERNENTE L'INDENNIZZO PER I MIGLIORAMENTI APPORTATI AL FONDO E LA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ASSOGGETTABILITÀ AD ARBITRATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433167-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - RIFORMA FONDIARIA - CONTROVERSIE PROMOSSE NEI CONFRONTI DELL'ENTE CONCEDENTE DA UN ASSEGNATARIO ED ACQUIRENTE CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO DI UN TERRENO DI RIFORMA FONDIARIA - OGGETTO: CONCERNENTE L'INDENNIZZO PER I MIGLIORAMENTI APPORTATI AL FONDO E LA DOMANDA DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - ASSOGGETTABILITÀ AD ARBITRATO - ESCLUSIONE.*

Qualora la controversia promossa nei confronti dell'ente concedente (nella specie, e.R.S.a.P.) da un assegnatario ed acquirente con patto di riservato dominio di un terreno di riforma fondiaria non investa soltanto il riconoscimento e la quantificazione di indennità, canoni ed altri corrispettivi, come nel caso in cui l'attore, nel chiedere di essere indennizzato per i miglioramenti apportati al fondo, faccia anche istanza di pronuncia che accerti o dichiari la risoluzione del contratto, la controversia medesima, ai sensi dell'art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, esula dalla giurisdizione del giudice ordinario e spetta alla cognizione del giudice amministrativo, in Sede di giurisdizione esclusiva, e, quindi, a prescindere dal fatto che siano o meno in discussione Atti o provvedimenti amministrativi relativi al rapporto di concessione di quel bene patrimoniale indisponibile. Da ciò consegue che detta controversia non può essere portata, con compromesso o clausola compromissoria, alla cognizione di arbitri, il cui intervento è consentito solo in via sostitutiva nell'ambito delle attribuzioni dell'autorità giudiziaria ordinaria. (V 404/84, mass n 432632; (V mass n 5924/83; (V 4934/82, mass n 422939; (V 6517/81, mass n 417368).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., Legge 12/05/1950 num. 230 CORTE COST., Legge 21/10/1950 num. 841 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)