Sez. 4, Sentenza n. 1980 del 07/12/1966 Ud. (dep. 22/05/1967) Rv. 104282 - 01
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - FORMULE DI ASSOLUZIONE - DISTINZIONI.*
SENTENZA PENALE - ASSOLUZIONE - IN GENERE - FORMULE DI ASSOLUZIONE - DISTINZIONI.*
La formula di assoluzione 'perche il fatto non sussistè e 'per non aver commesso il fattò devono applicarsi quando manchino gli estremi del fatto reato (condotta, evento, rapporto di causalita). Quando invece manchi l'elemento subiettivo del reato (colpa o dolo), la formula da usarsi e 'perche il fatto non costituisce reatò. Deve, infine, adoperarsi la formula 'perche si tratta di persona non punibilè quando sia stata accertata la sussistenza di una causa di esclusione della punibilita. (V 101346, 101360, 102774, anno 1966).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 479 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)