Sez. 6, Sentenza n. 9293 del 01/06/1982 Ud. (dep. 15/10/1982) Rv. 155603 - 01
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - DI FIDUCIA - NOMINA - REVOCA - VALIDITÀ DELLA NOMINA PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO - PERDITA DELLA QUALITÀ DI DIFENSORE - MODI.*
DIFESA E DIFENSORI - IN GENERE - DI FIDUCIA - NOMINA - REVOCA - VALIDITÀ DELLA NOMINA PER TUTTE LE FASI DEL GIUDIZIO - PERDITA DELLA QUALITÀ DI DIFENSORE - MODI.*
La nomina di un difensore di fiducia, eseguita in una delle forme previste dall'art. 134 cod. proc. pen. è valida per tutte le fasi del procedimento, salvo che non risulti una contraria manifestazione di volontà dell'imputato fatta espressamente all'autorità giudiziaria che procede ovvero la rinuncia espressa del professionista all'incarico. (Conf mass n 146005).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 134 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)