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Sez. 3, Sentenza n. 1950 del 09/11/1964 Ud. (dep. 27/02/1985) Rv. 168039 - 01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - REVOCA - NUOVA NOMINA DI ALTRI DIFENSORI SUCCESSIVI AI PRIMI DUE - REVOCA IMPLICITA - ESCLUSIONE - LIMITE SUSSISTENZA DI FATTI CONCLUDENTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1964-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/168039-01

DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - NOMINA - REVOCA - NUOVA NOMINA DI ALTRI DIFENSORI SUCCESSIVI AI PRIMI DUE - REVOCA IMPLICITA - ESCLUSIONE - LIMITE SUSSISTENZA DI FATTI CONCLUDENTI - FATTISPECIE.*

La revoca implicita dei precedenti difensori non può essere desunta dalla nomina di uno o più difensori successive ai primi due, ma unicamente da fatti concludenti idonei a far desumere il venir meno del rapporto fiduciario tra l'imputato e taluno di essi. (nella specie gli avvisi della data fissata per il dibattimento di primo grado erano stati notificati ai primi due difensori, uno dei quali aveva inviato una lettera al nuovo legale, lamentando il "totale disinteresse del cliente" - la Corte ha ritenuto che quest'espressione non costituisce fatto concludente per desumere l'avvenuta rinunzia al mandato professionale). (V mass n 165973; (V mass n 155603; (V mass n 147497; (Conf mass n 144118; (contra mass n 154593).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 125 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 410

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)