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Sez. 3, Sentenza n. 2069 del 11/06/1969 (Rv. 341329 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO SCRITTO - FORMA SPECIALE PER CONVENZIONE - MODIFICAZIONE DI CLAUSOLE - REVOCA DEL VINCOLO DI FORMA - AMMISSIBILITA - MANIFESTAZIONE TACITA - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1969-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/341329-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTO - ATTO SCRITTO - FORMA SPECIALE PER CONVENZIONE - MODIFICAZIONE DI CLAUSOLE - REVOCA DEL VINCOLO DI FORMA - AMMISSIBILITA - MANIFESTAZIONE TACITA - POSSIBILITA.*

Le parti che abbiano convenuto di adottare la Forma scritta per la conclusione del contratto possono, successivamente, per la modifica di clausole, revocare il vincolo di Forma e non e necessario che la revoca sia esplicita, potendosi desumere, in via di interpretazione, da Atti inconciliabili con la volonta di mantenere in vita il vincolo convenzionale posto in essere precedentemente. (nella specie e stata ritenuta valida la modifica, verbalmente convenuta, della scadenza di un contratto di mutuo, la cui stipulazione era stata effettuata per iscritto in conformita ad accordo delle parti).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1816, Cod. Civ. art. 1352

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)