Sez. L, Sentenza n. 5839 del 06/11/1982 (Rv. 423586 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE - PATTO DI ADOZIONE DELLA FORMA SCRITTA PER UN DETERMINATO ATTO - RINUNCIA SUCCESSIVA DELLE PARTI A TALE REQUISITO FORMALE - COMPORTAMENTO CONCLUDENTE - SUFFICIENZA - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI FORMA PER LA RICHIESTA DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA PREVISTA DAL C.C.N.L. 21 NOVEMBRE 1973 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - FORMA - SCRITTA - IN GENERE - PATTO DI ADOZIONE DELLA FORMA SCRITTA PER UN DETERMINATO ATTO - RINUNCIA SUCCESSIVA DELLE PARTI A TALE REQUISITO FORMALE - COMPORTAMENTO CONCLUDENTE - SUFFICIENZA - ACCERTAMENTO - COMPITO ESCLUSIVO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE IN MATERIA DI FORMA PER LA RICHIESTA DI UN PERIODO DI ASPETTATIVA PREVISTA DAL C.C.N.L. 21 NOVEMBRE 1973 PER I DIPENDENTI DI AZIENDE COMMERCIALI.*
Le parti, che abbiano convenuto l'adozione della Forma scritta per un determinato atto, ben possono, nella loro autonomia negoziale, rinunziare successivamente a detto requisito formale, anche mediante comportamenti incompatibili con la volontà di mantenere in vita il vincolo di Forma precedentemente convenuto. L'accertamento della configurabilità o meno, in concreto, di un comportamento di tale natura costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da sufficiente e logica motivazione. (nella specie, la sentenza impugnata - confermata dalla suprema Corte - aveva ritenuto che la società datrice di lavoro avesse rinunciato al requisito dell'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, stabilito, dall'art. 58 del C.C.n.L. 21 novembre 1973 per i dipendenti di aziende commerciali, per la richiesta, da parte del lavoratore, di un periodo di aspettativa). (Conf 2069/69, mass n 341329).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1352, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Contr. Coll. 21/11/1973 num. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)