diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 22984 del 07/12/2004 (Rv. 580879 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE | "Ius superveniens" - Disciplina ex art. 90 legge 353 /1990 e successive modificazioni - Procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Termine a comparire - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 2004-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/580879-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE

Ai fini della disciplina transitoria dettata dall'art.90 legge 353/1990 (come modificata e sostituita, da ultimo, mediante il D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534), secondo la quale ai "giudizi pendenti" alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, l'individuazione della "pendenza" del procedimento va fissata nel momento della "notificazione" dell'atto di citazione; ne consegue che il termine minimo di comparizione in giudizio di sessanta giorni di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ. non è applicabile a controversia instaurata con citazione notificata il 23 ottobre 1989.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)