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Sez. 1, Sentenza n. 16347 del 20/08/2004 (Rv. 576539 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | "Ius superveniens "- Disciplina ex art. 90 legge 353 /1990 e successive modificazioni - Procedimenti pendenti alla data del 30 aprile 1995 - Nozione - Appello incidentale - Proposizione - Disciplina applicabile.
Stato
decisa il 2004-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576539-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

Ai fini della disciplina transitoria dettata dall'art.90 legge 353/1990, (come modificata e sostituita, da ultimo, mediante il decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, convertito, con modificazioni, nella legge 20 dicembre 1995, n. 534) secondo la quale ai "giudizi pendenti" alla data del 30 aprile 1995 si applicano le disposizioni vigenti anteriormente a tale data, da un lato, l'individuazione della "pendenza" del procedimento va fissata - nei giudizi che iniziano con atto di citazione, nel momento della "notificazione" di quest'atto (a differenza di quelli introdotti con ricorso per i quali rileva la data del deposito dello stesso); dall'altro, il termine "giudizio" va considerato unitariamente, sicché occorre avere riguardo alla data della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e non anche dell'eventuale instaurazione del giudizio di appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39, Cod. Proc. Civ. art. 343, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 18/10/1995 num. 432 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)