Sez. 1, Sentenza n. 7315 del 04/04/1995 Ud. (dep. 27/06/1995) Rv. 201735 - 01
Imputabilità - Vizio di mente - In genere | Idoneità delle reazioni "a corto circuito" ad incidere sull'imputabilità - Esclusione - Ragioni.
Imputabilità - Vizio di mente - In genere
In tema di imputabilità le cosiddette "reazioni a corto circuito" non escludono né diminuiscono la capacità di intendere e di volere in quanto sono ricollegabili a condizioni di turbamento psichico transitorio non dipendente da causa patologica, bensì emotiva o passionale.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)