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Sez. 1, Sentenza n. 7315 del 04/04/1995 Ud. (dep. 27/06/1995) Rv. 201735 - 01

Imputabilità - Vizio di mente - In genere | Idoneità delle reazioni "a corto circuito" ad incidere sull'imputabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201735-01

Imputabilità - Vizio di mente - In genere

In tema di imputabilità le cosiddette "reazioni a corto circuito" non escludono né diminuiscono la capacità di intendere e di volere in quanto sono ricollegabili a condizioni di turbamento psichico transitorio non dipendente da causa patologica, bensì emotiva o passionale.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Pen. art. 89 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)