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Sez. 4, Sentenza n. 10777 del 11/12/2002 Cc. (dep. 30/10/2003) Rv. 224904 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti - Estinzione del reato per oblazione - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie - Competenza del giudice che dichiara l'estinzione - Esclusione - Competenza del prefetto.
Stato
decisa il 2002-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224904-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE

L'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, previste dagli artt. 222 e seg. cod. strad., non è esclusa dalla declaratoria di estinzione del reato di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, a seguito del perfezionamento della procedura di oblazione di cui all'art. 162-bis cod. pen., ma la competenza ad applicare la sanzione amministrativa non è del giudice - trattandosi di sanzione amministrativa accessoria e non già di sanzione amministrativa per violazione connessa ad illecito penale - ma del prefetto, il quale deve accertare la sussistenza delle condizioni di legge per la sua applicazione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 187, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 224 com. 3, Cod. Strada Nuovo art. 222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)