Sez. 4, Sentenza n. 40121 del 30/10/2002 Cc. (dep. 27/11/2002) Rv. 223099 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Reato di guida in stato di ebbrezza - Oblazione facoltativa - Estinzione del reato - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie - Competenza del prefetto.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
La declaratoria di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza, a seguito del perfezionamento della procedura di oblazione di cui all'art. 162-bis cod. pen., non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dagli artt. 222 e seg. cod. strad.; in tali ipotesi, infatti, compete al prefetto, in forza dell'art. 224 comma 3 cod. strad., procedere all'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione di tali sanzioni.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 224 com. 3, Cod. Strada Nuovo art. 218, Cod. Strada Nuovo art. 219, Cod. Strada Nuovo art. 222, Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)