Sez. L, Sentenza n. 1411 del 27/02/1984 (Rv. 433506 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORE DIRETTO GIÀ PENSIONATO NELLA GESTIONE SPECIALE ANTERIORMENTE ALL'1 GENNAIO 1970 - VEDOVA AVENTE MENO DI SESSANT'ANNI DI ETÀ ED ABILE AL LAVORO - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - INSUSSISTENZA - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - CONIUGE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI - COLTIVATORE DIRETTO GIÀ PENSIONATO NELLA GESTIONE SPECIALE ANTERIORMENTE ALL'1 GENNAIO 1970 - VEDOVA AVENTE MENO DI SESSANT'ANNI DI ETÀ ED ABILE AL LAVORO - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ - INSUSSISTENZA - CONTRASTO CON L'ART. 3 COST. - ESCLUSIONE.*
La vedova di un coltivatore diretto già pensionato nella gestione speciale con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1970, la quale abbia meno di sessant'anni di età e non sia inabile al lavoro, non ha diritto alla pensione di riversibilità né ai sensi del primo comma dell'art. 25 della legge 30 aprile 1969 n. 153, ostandovi la decorrenza della pensione goduta dal defunto, né ai sensi del secondo comma dell'art. 18 della legge 26 ottobre 1957 n. 1047 (estensione dell'Assicurazione per Invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni), giacché tale disposizione, richiamata dal secondo comma dell'art. 25 della citata legge n. 153 del 1969, prevede il diritto alla riversibilità per il coniuge che, privo di una pensione a titolo personale, sia superiore ai sessant'anni di età o inabile al lavoro. L'anzidetta disciplina, in quanto pone limiti al diritto alla pensione di riversibilità soltanto per i lavoratori agricoli autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni), non è sospettabile d'illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 3 cost., atteso che la diversità di trattamento, rispetto ai lavoratori dipendenti, è giustificata dalla necessaria gradualità - in funzione delle esigenze di bilancio dello stato - nell'ampliamento della tutela a favore dei detti lavoratori autonomi. (V 33/75, Corte cost.).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 18 CORTE COST., Legge 21/07/1965 num. 903 art. 22 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)