Sez. U, Sentenza n. 3329 del 09/04/1994 (Rv. 486092 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere | Contributo economico ex art. 26 legge regionale Campania n. 11 del 1984 per i familiari di portatori di "handicap" - Funzione - Apprezzamento sull'"an", sul "quid" e sul "quomodo" - Carattere discrezionale - Correlativa posizione soggettiva dell'aspirante, anteriormente al provvedimento erogativo - Interesse legittimo - Configurabilità - Conseguenza.
Assistenza e beneficenza pubblica - Prestazioni assistenziali - In genere
Il contributo economico che, ai sensi dell'art. 26 della legge regionale della Campania n. 11 del 1984 - come autenticamente interpretato dall'art. unico della successiva legge locale n. 16 del 1989 -, le U.S.L. erogano ai familiari di soggetti non autosufficienti qualora provvedano alla assistenza diretta del portatore di handicap, è inteso a tutelare, in via primaria, l'interesse pubblico al superamento, nel quadro del previsto assetto organizzativo della materia, di ogni forma di ricovero in istituti riferibili alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, e si caratterizza per il fatto che all'amministrazione competente è rimesso un apprezzamento discrezionale - pur dopo la verifica delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma - sull'"an", sul "quid" e sul "quomodo" dell'erogazione della provvidenza. Ne consegue che anteriormente al provvedimento attributivo e determinativo di tale erogazione, la corrispondente posizione soggettiva dell'aspirante è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo, così da risultare tutelabile soltanto in sede di giurisdizione amministrativa.
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3, Legge Reg. Campania 15/03/1984 num. 11 art. 26, Legge Reg. Campania 25/08/1989 num. 16 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)