Sez. U, Sentenza n. 4186 del 08/04/1993 (Rv. 481762 - 01)
Assistenza e beneficenza pubblica - Inabili al lavoro: ricovero | Portatori di "handicap" psicofisici - Contributo economico ex art. 26 legge regionale Campania n. 11 del 1984 - Obbligazione direttamente fissata dalla legge - Configurabilità - Esclusione - Controversia promossa dal familiare nei confronti dell'U.S.L. - Devoluzione al giudice amministrativo - Necessità.
Assistenza e beneficenza pubblica - Inabili al lavoro: ricovero
Il contributo economico in favore delle famiglie che provvedono direttamente ad assistere soggetti non autosufficienti portatori di handicap psicofisici, previsto - allo scopo di favorirne l'assistenza familiare - dall'art. 26 della legge della Regione Campania 15 marzo 1984 n. 11 ed appartenente alla categoria degli ausili pecuniari pubblici, costituisce oggetto di un'obbligazione pubblica che non trae origine direttamente dalla legge ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale, reso in esito non soltanto alla verifica delle condizioni e dei presupposti di fatto indicati dalla norma ma anche dalla valutazione di interessi pubblicistici comparati a quelli privati. Pertanto, poiché la posizione soggettiva del familiare destinatario del beneficio - anche a seguito della successiva legge regionale 25 agosto 1989 n. 16 (interpretativa del predetto art. 26) - ha consistenza di interesse legittimo, la controversia instaurata contro l'unità sanitaria locale dall'aspirante al contributo in questione è devoluta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge Reg. Campania 15/03/1984 num. 11 art. 1, Legge Reg. Campania 15/03/1984 num. 11 art. 26, Legge Reg. Campania 25/08/1989 num. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)