Sez. 1, Sentenza n. 19233 del 04/09/2009 (Rv. 609649 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Consigliere comunale - Incompatibilità ex art. 63, comma primo, n. 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 - Giudizio civile promosso dall'eletto nei confronti di Amministrazione comunale diversa - Chiamata in garanzia impropria del Comune - Lite pendente - Configurabilità - Esclusione.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
Non è incompatibile con l'assunzione della carica di consigliere comunale, ai sensi dell'art. 63, comma primo, n. 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la pendenza di un giudizio civile promosso dall'eletto, nel quale il Comune non sia stato identificato come soggetto direttamente ed effettivamente obbligato alla prestazione pretesa dall'attore, ma sia stato chiamato a titolo di garanzia impropria da un altro Comune, convenuto in giudizio dall'eletto: in tal caso, infatti, avuto riguardo all'autonomia dei due rapporti sostanziali dedotti nello stesso processo, l'eletto non assume la posizione di parte "contro" il Comune, prescritta dalla norma citata ai fini della sussistenza della causa d'incompatibilità.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 17/08/2000 num. 267 art. 63 com. 1 n. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)