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Sez. 1, Sentenza n. 1805 del 28/01/2013 (Rv. 625188 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Consigliere comunale - Incompatibilità ex art. 63 T.U. enti locali - Giudizio amministrativo - Lite pendente - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/625188-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

Non ricorre l'esimente di cui all'art. 63, terzo comma, del d.lgs. n. 267 del 2000, nell'ipotesi in cui un consigliere comunale abbia proposto ricorso al giudice amministrativo in ordine ad una delibera di revoca di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche incidenti sulla domanda di condono dal medesimo avanzata, poiché tale iniziativa non può ritenersi correlata a compiti istituzionali o al perseguimento d'interessi pubblici e, quindi, non si tratta di lite pendente per fatto connesso con l'esercizio del mandato, essendo anche in questa ipotesi, dunque, applicabile la causa d'incompatibilità relativa alla pendenza di una lite civile od amministrativa con il Comune.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 com. 1 n. 4 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)