diritto.io

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4758 del 23/03/2012 (Rv. 622114 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Diritto del mediatore - Presupposti - Azionabilità verso chi ha affidato e gestito l'incarico - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2012-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622114-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

Il diritto del mediatore alla provvigione si ricollega all'efficacia del suo intervento nel favorire la conclusione dell'affare, non alle forme giuridiche mediante le quali l'affare medesimo è concluso, né alla coincidenza soggettiva tra fase delle trattative e formalizzazione del negozio; ne consegue che il mediatore può domandare la provvigione alla persona che gli ha affidato l'incarico e ha condotto le trattative, la quale risponde in proprio, tranne che abbia dichiarato fin dall'origine di agire in rappresentanza di un terzo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)