Sez. 3, Sentenza n. 8676 del 09/04/2009 (Rv. 607844 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Condizione - Conclusione dell'affare - Nozione - Identità dell'affare proposto con quello concluso - Sostituzione parziale delle parti originarie - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Il diritto alla provvigione consegue non alla conclusione del mediatore del negozio giuridico, ma dell'affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l'identità dell'affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sè nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell'affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto il diritto alla provvigione nonostante la parte messa in contatto per l'acquisto avesse poi concluso la vendita in comproprietà con il coniuge).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)