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Sez. 5 - , Sentenza n. 20818 del 30/09/2020 (Rv. 659047 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL) | Imposte consumo – Addizionali provinciali alle accise sull’energia elettrica ex art. 6 d.l. n. 511 del 1988 – Pagamento effettuato in base a norme nazionali in conflitto con diritto unionale e pagamento effettuato per errata applicazione di norme interne ex art. 29 l. n. 428 del 1990 – Carattere onnicomprensivo – Sussistenza.
Stato
decisa il 2020-09-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659047-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTE DI FABBRICAZIONE - GAS ED ENERGIA ELETTRICA (IMPOSTA DI CONSUMO SUL)

In materia di rimborsi di imposte di consumo, quali sono le addizionali provinciali alle accise sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, la disciplina prevista dall'art. 29 della I. n. 428 del 1990 - che distingue tra il pagamento effettuato in applicazione di norme nazionali in contrasto con il diritto unionale (comma 2) e il pagamento effettuato in ragione di una errata o inesatta applicazione delle regole interne (comma 3) - ha carattere omnicomprensivo e prende, pertanto, in considerazione tutte le possibili azioni di rimborso, applicandosi sia alle azioni di ripetizione delle imposte di consumo basate sulla violazione del diritto comunitario, sia a quelle basate sul solo diritto nazionale.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/12/1988 num. 511 art. 6, Legge 27/01/1989 num. 20, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 29 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)