Sez. 2, Sentenza n. 251 del 09/02/1963 (Rv. 260337 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLA ASSICURAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO - LAVORO MANUALE - RISCHIO LAVORATIVO - SOCI DI OGNI TIPO DI SOCIETA CHE PONGANO LE LORO ENERGIE LAVORATIVE MANUALI AL SERVIZIO DELLA IMPRESA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLA ASSICURAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO - LAVORO MANUALE - RISCHIO LAVORATIVO - SOCI DI OGNI TIPO DI SOCIETA CHE PONGANO LE LORO ENERGIE LAVORATIVE MANUALI AL SERVIZIO DELLA IMPRESA.*
La tutela assicurativa obbligatoria contro gli infortuni prevista dall'art 18 del RD 17 8 1935, n 1765 inerisce al fatto obiettivo del lavoro manuale retribuito, inteso come fenomeno fisico e giuridico-sociale svincolato dalla sua fonte negoziale, in quanto cio che rileva ai fini del protezionismo assicurativo dei prestatori d'opera e la immanente esposizione dell'attivita manuale al rischio lavorativo. Pertanto, a norma del combinato disposto degli artt 18 del decreto n 1765 del 1935 e 5 del regolamento approvato con RD 25 gennaio 1937 n 200, devono essere obbligatoriamente assicurati anche i soci di ogni tipo di societa, sia regolare che di fatto, quando essi, dismettono la veste di soci, pongano le loro energie lavorative manuali al servizio dell'impresa, collaborando, in posizione di dipendenza con l'ente, al processo di produzione di beni o di servizi e restando, di conseguenza, esposti al rischio lavorativo che incombe su ogni altro prestatore d'opera legato da comune ed ordinario contratto di lavoro subordinato.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1935 num. 1765 art. 18
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)