Sez. 2, Sentenza n. 1948 del 27/04/1989 (Rv. 462586 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DANNI - RISARCIMENTO - AMBITO.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITÀ DEL COSTRUTTORE) - DANNI - RISARCIMENTO - AMBITO.*
L'ambito della responsabilità, posta dall'art. 1669 cod. civ. a carico dell'appaltatore per rovina o difetti della costruzione, in Mancanza di limitazioni legali, deve ritenersi coincidere con quello generale della responsabilità da inadempimento contrattuale e, come tale, comprensivo di tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate nel capitolato d'appalto. (V 863/70, mass n 346225; (V 1853/68, mass n 333806).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)