Sez. 2, Sentenza n. 1853 del 11/06/1968 (Rv. 333806 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI)- ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE - ESTREMI - PRESUNZIONE DI COLPA IURIS TANTUM DEL COSTRUTTORE - CONDIZIONI.*
APPALTO (CONTRATTO DI)- ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE) - RESPONSABILITA DEL COSTRUTTORE - ESTREMI - PRESUNZIONE DI COLPA IURIS TANTUM DEL COSTRUTTORE - CONDIZIONI.*
La responsabilita del costruttore ex art. 1169 cod. civ. puo ricorrere in tre distinte ipotesi 1) avvenuta rovina totale o parziale del fabbricato 2) attuale pericolo certo ed effettivo che, in un futuro piu o meno prossimo possa verificarsi la rovina totale o parziale 3) esistenza di gravi difetti dell'edificio che ne pregiudichino la possibilita di lunga durata. Ciascuna di queste tre ipotesi dev'essere legata da un nesso di causalita o con un difetto della costruzione, o con un vizio del suolo preesistente alla costruzione. Quando venga inequivocabilmente accertato che una delle suddette ipotesi si sia verificata per una di queste due cause, sussiste una presunzione iuris tantum di colpa a carico del costruttore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)