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Sez. U, Sentenza n. 4591 del 10/12/1976 (Rv. 383342 - 01)

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEGGIBILITA DI SOGGETTO AVENTE UNA LITE PENDENTE COL COMUNE - CONTROVERSIA - GIURISDIZIONE ORDINARIA - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1976-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383342-01

ELEZIONI - AMMINISTRATIVE - COMUNALI - ELETTORATO - PASSIVO - IN GENERE - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - ELEGGIBILITA DI SOGGETTO AVENTE UNA LITE PENDENTE COL COMUNE - CONTROVERSIA - GIURISDIZIONE ORDINARIA - SUSSISTENZA.*

La legge 6 dicembre 1971 n 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, non ha modificato il criterio generale posto, in tema di contenzioso elettorale amministrativo, dalla legge 23 dicembre 1966 n 1147, secondo cui spettano al giudice amministrativo le controversie concernenti le operazioni elettorali ed al giudice ordinario quelle concernenti l'eleggibilita e la decadenza dalla carica. Pertanto, rientra nella giurisdizione ordinaria la controversia relativa alla eleggibilita alla carica di consigliere comunale di un soggetto avente una lite pendente col comune. (Conf 2620/75, mass n 376581; (Conf 852/75, mass n 374233; (Conf 3310/74, mass n 371831).*

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 15 CORTE COST., Legge 23/12/1966 num. 1147 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)