Sez. U, Sentenza n. 2620 del 05/07/1975 (Rv. 376581 - 01)
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONTROVERSIA IN MATERIA DI ELEGGIBILITA, DECADENZA ED INCOMPATIBILITA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - COMPETENZA - CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI ELETTORALI - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - CONTROVERSIA IN MATERIA DI ELEGGIBILITA, DECADENZA ED INCOMPATIBILITA - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
La legge 23 dicembre 1966, n 1147, ha posto, in tema di contenzioso elettorale amministrativo, il principio generale secondo cui le controversie in materia di operazioni elettorali, concernendo posizioni soggettive aventi natura di interessi legittimi, sono devolute alla giurisdizione amministrativa, mentre quelle in materia di eleggibilita, decadenza ed incompatibilita, inerendo a diritti soggettivi, rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria. Tale criterio e stato confermato dall'art 6 della legge 6 dicembre 1971, n 1034, che ha attribuito ai tribunali regionali amministrativi la cognizione dei soli ricorsi relativi a controversie sulle operazioni per le elezioni dei consigli comunali, provinciali e regionali, facendo salve, per le impugnative consentite agli elettori, le norme della predetta legge n 1147 del 1966, che esplicitamente si riferisce alle controversie deferite alla giurisdizione ordinaria in quanto concernenti diritti soggettivi. (V 412/73, mass n 362382; 2927/71, mass n 354174; (V 1726/68, mass n 333585).*
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)