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Sez. 1, Sentenza n. 2467 del 01/02/2008 (Rv. 601354 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Giudizio di delibazione della sentenza ecclesiastica da parte del giudice italiano - Esclusione del vincolo dell'indissolubilità da parte di uno dei coniugi - Simulazione - Vincolo per il giudice italiano in ordine ai fatti accertati nella sentenza ecclesiastica - Sussistenza - Diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in quel giudizio - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601354-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI

In sede di delibazione della sentenza di nullità matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione del vincolo dell'indissolubilità "ex parte viri", il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella pronuncia, non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria con acquisizione di nuovi materiali probatori; tuttavia, essendo diversa la natura dei due giudizi - quello ecclesiastico teso ad accertare la "voluntas simulandi" di un coniuge e quello italiano incentrato sulla necessità di verificare il profilo di conoscenza o conoscibilità di tale riserva unilaterale - al giudice italiano non è precluso di provvedere ad un'autonoma e diversa valutazione del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile, eventualmente disattendendo gli obiettivi elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 7, Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8, Cod. Civ. art. 123, Cod. Civ. art. 129 CORTE COST., Cod. Civ. art. 129 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)