Sez. 1, Sentenza n. 24967 del 06/11/2013 (Rv. 628839 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI | Poteri del giudice italiano - Riesame nel merito delle risultanze processuali acquisite nel giudizio ecclesiastico - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - SENTENZE IN MATERIA MATRIMONIALE - EMESSE DA TRIBUNALI ECCLESIASTICI
Nel giudizio di delibazione della sentenza emessa dal giudice ecclesiastico, al giudice italiano non è consentito il riesame nel merito e, pertanto, va cassata la decisione della corte d'appello, che abbia rigettato la domanda di "exequatur" della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio per incapacità di assunzione degli obblighi matrimoniali da parte di un coniuge fornendo una nuova e diversa interpretazione delle risultanze processuali (nella specie, degli accertamenti compiuti dal consulente tecnico d'ufficio).
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1985 num. 121 art. 8 CORTE COST., Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)