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Sez. U, Sentenza n. 1265 del 26/04/1968 (Rv. 332796 - 01)

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO - LICENZA DI COSTRUZIONE- IN GENERE - CONDIZIONE GIURIDICA DEL SOGGETTO CHE ABBIA COSTRUITO SENZA LICENZA O FUORI DEI LIMITI DI ESSA.*
Stato
decisa il 1968-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/332796-01

LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO - LICENZA DI COSTRUZIONE- IN GENERE - CONDIZIONE GIURIDICA DEL SOGGETTO CHE ABBIA COSTRUITO SENZA LICENZA O FUORI DEI LIMITI DI ESSA.*

Lo jus aedificandi non e un diritto assoluto e perfetto, ma un diritto il cui Esercizio puo legittimamente aver luogo solo a seguito e nei limiti di una idonea autorizzazione amministrativa, rispetto alla quale sussistono soltanto posizioni di interesse legittimo. Se, quindi, nei confronti della pa esiste solo un interesse legittimo a costruire in centri abitati, non diversa puo essere la condizione giuridica del privato che abbia costruito senza le prescritte autorizzazioni o fuori dei limiti di esse. (V. 1471-67, massima n. 328147).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)