Sez. U, Sentenza n. 1471 del 21/06/1967 (Rv. 328147 - 01)
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE - VIZI DI LEGITTIMITA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
LIMITAZIONI LEGALI DEL DIRITTO REALE DI PROPRIETA (RAPPORTI DI VICINATO) - NORME DI EDILIZIA - IN GENERE - LICENZA DI COSTRUZIONE - IN GENERE - VIZI DI LEGITTIMITA - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Lo jus aedificandi, pur costituendo una manifestazione del diritto di proprieta, e, tuttavia, soggetto nel suo Esercizio a molteplici limitazioni connesse per legge a determinazioni della pa. Una limitazione generale e quella prevista dall'art 31 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n 1150, che condiziona le costruzioni da eseguirsi in centri abitati al rilascio della licenza edilizia. Il privato, che intenda costruire in detti centri, si trova in una posizione di interesse legittimo, essendo indubitabile il potere della pa di concedere o meno la licenza edilizia e di sottoporre le costruzioni all'osservanza di determinate limitazioni. Pertanto, l'impugnativa per illegittimita della licenza edilizia, che condizioni a determinate prescrizioni o addirittura impedisca l'Esercizio dello jus aedificandi, da luogo ad una controversia riservata alla cognizione del giudice amministrativo.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)