Sez. L, Sentenza n. 179 del 16/01/1975 (Rv. 373354 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - TERMINE FINALE - PREFISSIONE DI UNA DATA PRECISA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO AD UN DIES CERTUS AN INCERTUS QUANDO - AMMISSIBILITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - TERMINE FINALE - PREFISSIONE DI UNA DATA PRECISA - NECESSITA - ESCLUSIONE - RIFERIMENTO AD UN DIES CERTUS AN INCERTUS QUANDO - AMMISSIBILITA.*
Nel contratto di lavoro a tempo determinato non e necessario che il termine finale consista in una data preventivamente cognita, sia cioe, oltre che certus an anche certus quando, potendo esso in talune ipotesi, previste e consentite espressamente dalla legge 18 aprile 1962 n 230 (quale l'assunzione in sostituzione di lavoratori assenti - nella specie per servizio militare - con diritto alla conservazione del posto) essere stabilito indirettamente con specifico riferimento ad un evento futuro, la cui verificazione sia certa, pur non essendone gia conosciuto il momento.*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)