Sez. U, Sentenza n. 14185 del 08/07/2015 (Rv. 635895 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Contratto della P.A. per il reperimento di immobili da adibire alla propria attività istituzionale - Qualificazione - Contratto di locazione - Differenza con contratto di fornitura di beni e servizi - Fondamento - Conseguenze - Giurisdizione del giudice ordinario - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
Il contratto stipulato dalla P.A. per il reperimento di immobili da adibire alla propria attività istituzionale (nella specie, la ASL con riguardo a locali da destinare a distretto socio sanitario territoriale) rientra nella fattispecie tipica della locazione e non è riconducibile ai "contratti di fornitura" di cose delle P.A., poiché la "res" locata rimane nel patrimonio del proprietario locatore e la causa del contratto, rappresentata dal godimento della cosa per un tempo determinato dietro il pagamento di un canone, non è riconducibile alla fornitura di servizi attesa l'assenza di una prestazione di attività del proprietario in favore del destinatario. Ne consegue che ogni controversia attinente a tale contratto, anche nella fase precontrattuale, concerne diritti soggettivi e, per questo, rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 7 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)