Sez. U, Sentenza n. 124 del 21/03/2001 (Rv. 544960 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Divieto di rinnovo tacito dei contratti delle P.A. per la fornitura di beni e servizi (art. 6 legge n. 724 del 1994) - Estensione ai contratti di locazione di immobili - Esclusione - Conseguenze - Controversie relative al rinnovo di tali locazioni - Giurisdizione del G.O. - Sussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
La disposizione del comma diciannovesimo dell'art. 6 del D.Lgs. n. 537 del 1993 (nel testo sostituito dall'art. 44 della legge n. 724 del 1994) - che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di contratti pubblici per violazione, in particolare, del divieto di rinnovo tacito dei contratti delle P.A. per la fornitura di beni e servizi - non si applica ad un contratto di locazione di immobile alla P.A., vista la sostanziale diversità tra il contratto di locazione e quello di fornitura di cose o servizi. Ne consegue che le controversie relative a tali locazioni restano soggette alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 44, Legge 12/12/1993 num. 24 art. 6 com. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)