Sez. L, Sentenza n. 22023 del 28/10/2010 (Rv. 615062 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ | Lavoratrici autonome - Professione legale - Indennità di maternità - Art. 70 d.lgs. n. 151 del 2001 - Ancoraggio al reddito - Legittimità costituzionale - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - MATERNITÀ
L'indennità di maternità dovuta alle libere professioniste esercenti la professione legale nel regime giuridico regolato dall'art. 70 del d.lgs n. 151 del 2001 (attualmente modificato per effetto della l. n. 289 del 2003), "ratione temporis" applicabile, deve essere corrisposta assumendo, come base di calcolo, il reddito percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello della domanda, non essendo né previsto dalla norma né desumibile in via interpretativa un tetto massimo non oltrepassabile come nella disciplina normativa successiva, alla quale deve essere riconosciuta natura esclusivamente innovativa. Tale sistema indennitario, peraltro, non presenta profili d'illegittimità costituzionale, atteso che la mancata determinazione di una soglia massima, oltre a quella relativa all'abbattimento percentuale del 20% del reddito percepito e denunciato, rientra nella discrezionalità del legislatore che è libero di modulare diversamente nel tempo e a seconda delle categorie di lavoratrici madri, il livello di tutela della maternità con misure di sostegno legate a fattori di variabilità incidenti ora sulla salvaguardia del livello del reddito delle fruitrici dell'indennità, ora ad esigenze di bilancio, tenuto conto dell'incidenza quantitativa delle erogazioni che, per quanto riguarda la professione legale, è mutata rispetto ai primi anni di applicazione della legge.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Costituzione art. 134, Legge 11/12/1990 num. 379 art. 1 CORTE COST., Legge 26/03/2001 num. 151 art. 70 CORTE COST., Legge 15/10/2003 num. 289
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)